REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 11                                                               
Programmi provinciali per l'integrazione sociale                                
1. Per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 4,            
comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell'ambito delle              
risorse di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003.             
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 47 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 47 - Fondo sociale regionale. Spese correnti operative                    
1. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative a                 
sostegno dei servizi e degli interventi e' destinato, per quota                 
parte:                                                                          
a) alle spese per interventi diretti della Regione relativi alla                
predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale, alla                      
implementazione del sistema informativo regionale dei servizi                   
sociali, alla realizzazione dell'Osservatorio regionale per                     
l'infanzia e l'adolescenza, all'attuazione della riforma di cui alla            
presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso           
alle sperimentazioni volte a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad            
individuare nuove modalita' organizzative e gestionali, alla                    
realizzazione delle iniziative formative di cui all'articolo 34,                
comma 3 ed all'articolo 38, comma 4, nonche' al sostegno dei                    
programmi e delle iniziative di cui all'articolo 8, comma 3 di                  
interesse regionale;                                                            
b) ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui all'articolo              
16, quale concorso regionale all'attuazione dei Piani di zona, e per            
la realizzazione degli interventi relativi agli assegni di cura, al             
sostegno economico ed alla mobilita' delle persone anziane, disabili            
o inabili, purche' vengano associate le funzioni finanziate;                    
c) alle Province, per l'attuazione dei programmi provinciali di cui             
all'articolo 27, comma 3, e quale concorso regionale alle attivita'             
di coordinamento e supporto per la implementazione e gestione del               
sistema informativo dei servizi sociali, nonche' per l'elaborazione             
dei Piani di zona.                                                              
2. Il Fondo sociale regionale per le spese correnti operative e'                
destinato inoltre ai Comuni singoli ed alle forme associative di cui            
all'articolo 16, alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle                     
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alle Aziende                 
pubbliche di servizi alla persona ed ai soggetti privati senza scopo            
di lucro per:                                                                   
a) il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione           
sociale, alle iniziative formative ed alla vigilanza sui servizi e le           
strutture;                                                                      
b) il sostegno delle attivita' a favore dell'infanzia,                          
dell'adolescenza e delle famiglie, previste dalla legge 28 agosto               
1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di                    
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza), dalla Convenzione per             
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione                   
internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge           
31 dicembre 1998, n. 476, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53                       
(Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita',              
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei           
tempi delle citta') e dalla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27               
(Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle               
scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli), e                
dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione della                 
citta' dei bambini e delle bambine);                                            
c) il sostegno delle attivita' sociali in materia di dipendenze                 
patologiche previste dal Testo unico emanato con DPR 9 ottobre 1990,            
n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze                   
psicotrope e dalla Legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il           
fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di           
personale dei servizi per le tossicodipendenze);                                
d) il sostegno delle attivita' in materia di immigrazione previste              
dal DLgs n. 286 del 1998 e dalla legislazione regionale vigente;                
e) il sostegno delle attivita' a favore dei cittadini disabili                  
previste dalla legge n. 104 del 1997 e dalla L.R. 21 agosto 1997, n.            
29 (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita                  
autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili);                      
f) il sostegno delle attivita' a favore delle minoranze nomadi di cui           
alla legislazione regionale vigente;                                            
g) il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui                      
all'articolo 20, comma 1, secondo le norme regionali in materia di              
volontariato, cooperazione sociale ed associazionismo.                          
3. Il Consiglio regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano              
regionale, approva un programma annuale che indica i criteri generali           
di ripartizione delle risorse relative alle attivita' di cui al comma           
1, lettere b) e c), ed al comma 2.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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