REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 10                                                               
Politiche abitative                                                             
1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a               
favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei            
cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:                        
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalita' sociali, ivi            
comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge regionale 8           
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel            
settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche             
un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione                     
abitativa;                                                                      
b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e                
disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie            
e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in                   
materia;                                                                        
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed            
al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa                
abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di                  
rotazione e garanzia.                                                           
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalita' previste               
dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' ai                
soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del              
2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di           
accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi           
2, 3 e 4 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del               
1998.                                                                           
3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella              
regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parita' agli                 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' di usufruire dei             
benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della               
prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge                   
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento             
pubblico nel settore abitativo).                                                
4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi                  
previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attivita'             
dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parita' per               
l'accesso all'uso od alla proprieta' di alloggi da parte di cittadini           
stranieri immigrati.                                                            
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana             
di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di           
riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo                 
sviluppo delle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio              
2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove interventi di                      
integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in                
particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini              
stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della                  
regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata                 
concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi                 
distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei             
servizi.                                                                        
NOTE ALL'ART. 10                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne Disciplina                  
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.                        
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento                       
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'                   
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione             
ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture                    
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi            
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi           
in conto capitale.                                                              
2. I destinatari dei contributi sono:                                           
a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di                
personalita' giuridica;                                                         
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di                    
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla                   
persona;                                                                        
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di                 
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.                                
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,            
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle                  
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti           
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo               
alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.                                
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la                       
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da                   
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,                 
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in            
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in               
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.                          
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di            
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,              
deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.               
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati           
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli             
interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e                  
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto                
nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per                     
territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di              
alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la               
durata del vincolo.                                                             
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,                    
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a                
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il                   
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in                 
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa             
da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla            
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,            
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla           
Regione.                                                                        
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i                    
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le                  
seguenti finalita':                                                             
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e               
regionali;                                                                      
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui                     
all'articolo 5, comma 4, lettera b);                                            
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli             
in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto             
all'articolo 22, comma 3 della Legge n. 328 del 2000;                           
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari              
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa           
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;                            
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per           
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di                 
persone in condizione di non autosufficienza.                                   
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono            
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca                    
dell'accreditamento.                                                            
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le                  
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai                   
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei                  
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti              
benefi'ciari.".                                                                 
3) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24             
concernente Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore            
abitativo e' il seguente:                                                       
"Art. 14 - Operatori                                                            
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate           
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle           
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori                  
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,               
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali              
presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o            
cambiamento di attivita', siano tenuti, in base all'atto costitutivo            
ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui al             
comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio                
patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono                
fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le                   
predette caratteristiche nonche' i casi di cessione delle abitazioni,           
qualora cio' sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta            
nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti              
complessi unitari, con l'esclusione delle vendite frazionate e                  
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla               
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla                      
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al                 
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.                        
2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione            
di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprieta'              
sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione            
o loro consorzi, nonche' agli altri soggetti privati, che presentano            
i requisiti di cui all'art. 19.                                                 
3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla                 
locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini                 
previa stipula di apposita convenzione con il Comune.".                         
4) Il testo dell'art. 40, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25             
luglio 1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni                  
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero e' il seguente:                                                 
"Art. 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione                        
Omissis                                                                         
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere                          
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo                 
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai                
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e                     
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i                    
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni            
con enti privati e finanziamenti.                                               
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative             
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze                    
alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di              
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione                 
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e               
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a                
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al               
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e              
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.                               
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi              
sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti           
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli                
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di                     
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di            
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di                 
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire              
una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote              
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in             
via definitiva.                                                                 
omissis".                                                                       
5) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e' citata alla nota 1 del            
presente articolo.                                                              
6) La legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia            
di riqualificazione urbana.                                                     
7) La legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 concerne Legge per la               
montagna.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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