LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza
sanitaria
Art. 10
Politiche abitative
1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a
favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei
cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalita' sociali, ivi
comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche
un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione
abitativa;
b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e
disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie
e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in
materia;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed
al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa
abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di
rotazione e garanzia.
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalita' previste
dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonche' ai
soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del
2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di
accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi
2, 3 e 4 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998.
3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella
regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parita' agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' di usufruire dei
benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della
prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge
regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento
pubblico nel settore abitativo).
4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi
previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attivita'
dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parita' per
l'accesso all'uso od alla proprieta' di alloggi da parte di cittadini
stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana
di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di
riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo
sviluppo delle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio
2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove interventi di
integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in
particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini
stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della
regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata
concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi
distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei
servizi.
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 concerne Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo.
Comma 2
2) Il testo dell'art. 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e' il seguente:
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione
ed acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi
in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di
personalita' giuridica;
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla
persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo
alle norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,
deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli
interventi negli ambiti socio-assistenziale, socio-educativo e
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto
nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per
territorio a cura e spese del beneficiario. Sono nulli gli atti di
alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la
durata del vincolo.
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa
da quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla
Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le
seguenti finalita':
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e
regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli
in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 3 della Legge n. 328 del 2000;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di
persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca
dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
benefi'ciari.".
3) Il testo dell'art. 14 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
concernente Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo e' il seguente:
"Art. 14 - Operatori
1. Le abitazioni in locazione permanente sono recuperate o realizzate
dai Comuni, da cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, dalle
societa' di scopo di cui al comma 4 dell'art. 41, da operatori
privati e dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
individuate dall'art. 10 del DLgs 4 dicembre 1997, n. 460, i quali
presentino i requisiti di cui all'art. 19 e, in caso di cessazione o
cambiamento di attivita', siano tenuti, in base all'atto costitutivo
ovvero per un esplicito impegno assunto nella convenzione di cui al
comma 4 dell'art. 12, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio
patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune. Sono
fatti salvi i casi di fusione tra operatori che presentino le
predette caratteristiche nonche' i casi di cessione delle abitazioni,
qualora cio' sia consentito dalla convenzione debitamente trascritta
nei registri immobiliari, la vendita riguardi immobili costituenti
complessi unitari, con l'esclusione delle vendite frazionate e
l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla
prosecuzione della locazione secondo quanto previsto dalla
convenzione e alla cessione degli immobili a titolo gratuito al
Comune in caso di cessazione o cambiamento di attivita'.
2. I contributi e le agevolazioni per il recupero o la realizzazione
di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprieta'
sono concesse a imprese o loro consorzi, a cooperative di abitazione
o loro consorzi, nonche' agli altri soggetti privati, che presentano
i requisiti di cui all'art. 19.
3. I contributi per il recupero di abitazioni da destinare alla
locazione a termine possono essere concessi a singoli cittadini
previa stipula di apposita convenzione con il Comune.".
4) Il testo dell'art. 40, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero e' il seguente:
"Art. 40 - Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione
Omissis
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere
autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel piu' breve tempo
possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e
l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni Regione determina i
requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni
con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative
che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze
alloggiative ed alimentari, nonche', ove possibile, all'offerta di
occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione
professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante puo' accedere ad alloggi
sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti
dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli
stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di
pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire
una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote
calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in
via definitiva.
omissis".
5) La legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e' citata alla nota 1 del
presente articolo.
6) La legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia
di riqualificazione urbana.
7) La legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 concerne Legge per la
montagna.