LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza
sanitaria
Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza
dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003,
n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la
Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni,
delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del
volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di
osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli
stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonche' delle
situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto
previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un
Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia
organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale
per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui
all'articolo 3.
3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del
Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il
corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche
Amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla
uniformita' ed alla comprensione delle procedure.
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per
agevolare l'effettiva possibilita' di esercizio dei diritti di difesa
e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione
dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di
attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la
discriminazione.
NOTE ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'art. 44, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero e' il seguente:
"Art. 44 - Azione civile contro la discriminazione (Legge 6 marzo
1988, n. 40, art. 42)
omissis
12. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con
le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio
del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.".
2) Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 concerne Attuazione
della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
3) Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 concerne Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro.