REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 8                                                                
Partecipazione e rappresentanza a livello locale                                
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il                
protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione                
delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a             
livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere             
ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di            
presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di                   
immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli           
immigrati.                                                                      
2. La Regione promuove altresi' l'istituzione di Consulte                       
provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle                    
associazioni intercomunali delle Comunita' Montane e delle Unioni di            
Comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per                   
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse              
dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei               
soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato,             
delle Aziende unita' sanitarie locali, ed una rappresentanza a                  
carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini               
stranieri immigrati.                                                            
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle           
forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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