LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza
sanitaria
Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il
protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione
delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a
livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere
ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di
presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di
immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli
immigrati.
2. La Regione promuove altresi' l'istituzione di Consulte
provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle
associazioni intercomunali delle Comunita' Montane e delle Unioni di
Comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse
dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei
soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato,
delle Aziende unita' sanitarie locali, ed una rappresentanza a
carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini
stranieri immigrati.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 2
1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.