LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza
sanitaria
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati e' nominata con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di
vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia
dell'Emilia-Romagna;
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei
datori di lavoro maggiormente rappresentative;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna,
prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e
successive modifiche;
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo
settore, prevista dall'articolo 35 della legge regionale n. 3 del
1999;
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione
istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del
Ministero dell'interno;
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.
2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del
Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalita' di funzionamento della
Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della
legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta e' a titolo gratuito,
fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i
quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo
1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre
1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi
spettanti ai componenti di organi collegiali).
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'art. 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 25 - Composizione
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal
Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente
in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori
della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in
volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle Province;
b) i Sindaci dei Comuni capoluogo, i Sindaci dei Comuni ed i
Presidenti delle Associazioni intercomunali con piu' di 50.000
abitanti;
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma
3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco
dell'Associazione.".
2) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
concernente Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 35 - Conferenza regionale del terzo settore
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo
settore, e' istituita la Conferenza regionale del terzo settore con
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'
sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".
3) Il testo dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e' citato alla nota 1 all'art. 6.
Comma 3
4) Il testo dell'art. 23 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 23 - Durata e funzionamento dei Collegi
1. I Collegi durano in carica quattro anni.
2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando
l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno
un terzo dei componenti. Egli presiede al loro svolgimento,
assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione
di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento
e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la meta' degli
aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al
funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti
di indirizzo a carattere generale.
5. Se una questione all'ordine del giorno e' stata rinviata per
mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per
trattare dello stesso oggetto il Collegio puo' deliberare validamente
purche' siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento
all'unita' superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza
dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto
del Presidente la parita' dei voti equivale al rigetto della
proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che,
per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la
presenza di tutti i loro componenti.".
5) Il testo dell'art. 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
concernente Disciplina delle nomine di competenza regionale e della
proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione
regionale e' il seguente:
"Art. 24 - Verbali e documentazione dell'attivita'
1. Dal verbale di ciascuna seduta risultano:
a) il luogo e la data della seduta;
b) il nome del Presidente e dei membri presenti;
c) l'oggetto trattato e la sintesi dei singoli interventi;
d) le deliberazioni proposte e quelle adottate, nonche' il risultato
delle votazioni.
2. Il verbale e' sottoscritto dal Presidente e dal segretario e viene
approvato all'inizio della seduta successiva.".
6) La legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 concerne Modificazioni alla
legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e alla legge regionale 21
agosto 1981, n. 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai
componenti di organi collegiali.