REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO II                                                               
     Ripartipazione istituzionale delle funzioni                                
     e programmazione regionale delle attivita'                                 
          Art. 5                                                                
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri           
immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante                     
associazioni intercomunali, Comunita' Montane ed Unioni di Comuni,              
disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina            
delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti                 
locali), le seguenti funzioni:                                                  
a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di           
zona, in conformita' alla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai               
fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo articolo 10 in            
materia di politiche abitative;                                                 
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale           
ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito                  
comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche            
attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 8;                    
c) programmano e realizzano, nell'ambito delle funzioni previste                
dall'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti                
d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;                       
d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed                 
integrazione sociale di cui all'articolo 12;                                    
e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri             
immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno,                 
secondo modalita' previste dai regolamenti comunali. Il concorso e'             
garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di            
tale condizione, dal Comune ove e' avvenuto il decesso.                         
2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118           
della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore             
funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri             
immigrati.                                                                      
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 concerne Disciplina delle           
forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali.               
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5                 
all'art. 1.                                                                     
3) Il testo dell'art. 15 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 15 - Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni              
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi                
corrisposti alle fusioni, disponendo:                                           
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di                 
quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;                            
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma            
massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia               
durata decennale.                                                               
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione           
proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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