REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO II                                                               
     Ripartipazione istituzionale delle funzioni                                
     e programmazione regionale delle attivita'                                 
          Art. 3                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione persegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri            
immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e                  
l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e                   
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve            
le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai           
sensi degli articoli 4 e 5.                                                     
2. Il Consiglio regionale approva:                                              
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per                         
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo           
delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma,            
formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la                   
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri           
immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attivita' di             
osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4,              
nonche' delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli                   
interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge           
regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la                 
realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III            
e IV della presente legge;                                                      
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla                   
programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato                
all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le                
previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia              
stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un            
trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori            
conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi              
economiche e sociali o situazioni di instabilita' politica.                     
3. Alla Giunta regionale, in conformita' al programma triennale,                
competono le seguenti funzioni:                                                 
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la                       
discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;                                      
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche                    
abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;              
c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei                   
programmi di cui agli articoli 4 e 11;                                          
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed              
integrazione sociale, nonche' approvazione dei criteri, delle                   
modalita' di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali                    
programmi, ai sensi dell'articolo 12;                                           
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini                       
dell'applicazione dell'articolo 13;                                             
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle                
spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e           
di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi                     
dell'articolo 5;                                                                
g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi                   
educativi, ai sensi dell'articolo 14;                                           
h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale,           
ai sensi dell'articolo 15;                                                      
i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il                  
sostegno ad attivita' autonome ed imprenditoriali, ai sensi                     
dell'articolo 16;                                                               
j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione                      
interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale             
di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);                                    
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle                
associazioni, ai sensi dell'articolo 18;                                        
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei Paesi                 
d'origine, ai sensi dell'articolo 19.                                           
4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un                     
Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli             
strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la             
Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53,           
comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per                 
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e             
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento                        
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi                           
dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le                  
seguenti funzioni:                                                              
a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri,               
contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;             
b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di                
ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attivita' di                     
monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri            
presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla                
valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione               
sociale dei cittadini stranieri;                                                
c) svolge attivita' di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le              
parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta                        
programmazione delle politiche di accoglienza, nonche' della                    
indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con           
riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione             
del rapporto previsto all'art. 21, comma 4 ter del Testo unico di cui           
al decreto legislativo n. 286 del 1998;                                         
d) svolge attivita' di osservazione e monitoraggio, per quanto di               
competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei              
centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al            
decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 1, comma 5 del              
decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di             
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari           
e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'             
presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28                 
febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche.                                   
5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti            
locali inadempienti, secondo le modalita' previste dalla disciplina             
regionale vigente.                                                              
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2              
concernente Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per            
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi                  
sociali e' il seguente:                                                         
"Art. 27 - Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali               
1. La Regione, valutato il Piano nazionale, approva il Piano                    
regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito                    
denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario                    
regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia              
educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.                      
2. Il Piano regionale, di durata triennale, stabilisce gli indirizzi            
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato. In                    
particolare il Piano definisce:                                                 
a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di             
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell'evoluzione sociale            
ed economica del sistema regionale;                                             
b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli            
interventi, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni            
sociali da garantire, secondo quanto previsto all'articolo 6;                   
c) i criteri di incentivazione dei programmi per la realizzazione               
degli obiettivi di promozione sociale di cui all'articolo 8, comma              
3;                                                                              
d) i criteri generali per garantire l'accesso prioritario ai servizi            
ed agli interventi;                                                             
e) i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e                  
l'utilizzo dei titoli per la fruizione di prestazioni e servizi                 
sociali;                                                                        
f) le modalita' per il raccordo tra la pianificazione regionale e               
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e                    
strumenti per la pianificazione di zona;                                        
g) le modalita' per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 2,             
comma 4, lettera c) alla definizione dei Piani di zona e gli                    
indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli                
utenti al controllo della qualita' dei servizi;                                 
h) gli obiettivi e le priorita' per la concessione dei contributi per           
spese d'investimento di cui all'articolo 48.                                    
3. Il Piano regionale puo' individuare ambiti di intervento che, per            
le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di                 
specifici Programmi di ambito provinciale. I Programmi provinciali ed           
i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.                          
4. Il Piano regionale definisce inoltre i criteri per la                        
sperimentazione, nell'ambito dei Piani di zona, di servizi ed                   
interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e ad introdurre           
modelli organizzativi e gestionali innovativi.                                  
5. Il Piano regionale indica altresi' gli ambiti di formazione e                
riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che                   
concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano           
poliennale di cui all'articolo 4 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19               
(Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle                       
professioni).                                                                   
6. Il Piano e' adottato dal Consiglio regionale su proposta della               
Giunta, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie                  
locali, della Conferenza regionale del Terzo settore, e sentite le              
organizzazioni sindacali.".                                                     
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 51 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12            
concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al            
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il                 
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche           
in integrazione tra loro e' il seguente:                                        
"Art. 51 - Commissione regionale tripartita                                     
1. E' istituita la Commissione regionale tripartita come sede                   
concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema           
formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.                  
2. La Commissione e' nominata dal Presidente della Regione ed e'                
composta da:                                                                    
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;                           
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle                    
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a                  
livello regionale;                                                              
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle                    
organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello              
regionale;                                                                      
d) il consigliere di parita', di cui alla legge 10 aprile 1991, n.              
125 (Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna              
nel lavoro), effettivo e supplente.                                             
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle                
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del                 
lavoro, nonche' sui conseguenti atti generali applicativi.                      
4. Il funzionamento della Commissione e' disciplinato con apposito              
regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce                   
altresi' modalita' di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di            
cui all'articolo 49.".                                                          
3) Il testo dell'art. 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno              
2003, n. 12 concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di           
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,                    
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro e' il seguente:                   
"Art. 53 - Norme transitorie                                                    
omissis                                                                         
3. Fino alla riforma della normativa regionale in materia di                    
politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego restano               
salve le funzioni in materia di lavoro della soppressa Commissione              
regionale tripartita, prevista dall'articolo 6 della legge regionale            
n. 25 del 1998, il cui esercizio compete alla Commissione regionale             
tripartita di cui all'articolo 51. La Commissione regionale                     
tripartita costituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale            
n. 25 del 1998 resta in carica fino alla nomina della nuova                     
Commissione di cui all'articolo 51.                                             
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 21, comma 4 ter, del decreto legislativo 25               
luglio 1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni                  
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero e' il seguente:                                                 
"Art. 21 - Determinazione dei flussi di ingresso                                
omissis                                                                         
4-ter. Le Regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni             
anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla             
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel                 
territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali              
relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto              
alla capacita' di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.                
omissis".                                                                       
5) Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.             
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la                   
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 14 - Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40,               
art. 12)                                                                        
1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione               
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,                
perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti             
supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero               
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per                        
l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il             
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo                   
strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e             
assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con                 
decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la            
Solidarieta' sociale e del Tesoro, del Bilancio e della                         
Programmazione economica.                                                       
2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da                  
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua              
dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e'                  
assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche                     
telefonica con l'esterno.                                                       
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia              
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto            
ore dall'adozione del provvedimento.                                            
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui                     
all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento             
del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice            
di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di           
avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore            
successive. Entro tale termine, la convalida puo' essere disposta               
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di                  
espulsione.                                                                     
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di             
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e              
della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio           
presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore,              
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di            
tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,               
dandone comunicazione senza ritardo al giudice.                                 
5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso            
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini            
di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il           
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato            
entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento           
scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua               
trasgressione.                                                                  
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel              
territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal                  
questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi           
ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con                      
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.                    
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene               
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel                
territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro             
anni.                                                                           
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e'                  
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito              
direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il            
questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente           
articolo.                                                                       
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e'              
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende            
l'esecuzione della misura.                                                      
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci               
misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani                     
indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la             
misura nel caso questa venga violata.                                           
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,                
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano                
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono            
attivita' di assistenza per stranieri.                                          
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle                
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'Interno adotta i            
provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal                
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre                         
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o           
concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonche' per la           
fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni                
vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di               
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della                       
Programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre             
le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri                  
Ministri.".                                                                     
6) Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 1989,           
n. 416 concernente Norme urgenti in materia di asilo politico, di               
ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di                         
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia'                  
presenti nel territorio dello Stato e' il seguente:                             
"Art. 1 - Rifugiati                                                             
omissis                                                                         
5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende                  
entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato            
deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata             
all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non            
accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei           
minori competente per territorio ai fini della adozione dei                     
provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui            
al comma 4, lo staniero elegge domicilio nel territorio dello Stato.            
Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le                
ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su                     
richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla                 
definizione della procedura di riconoscimento.                                  
omissis".                                                                       
7) La legge 28 febbraio 1990, n. 39 concerne Conversione in legge,              
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,                  
recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e               
soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei               
cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio               
dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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