REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

             CAPO I                                                             
       Principi, finalita' e destinatari                                        
          Art. 2                                                                
Destinatari                                                                     
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i            
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati,            
nonche' gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente           
normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione                 
Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.                
Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri             
immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte                
salve le competenze dello Stato.                                                
2. Sono altresi' destinatari degli interventi di cui alla presente              
legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della            
regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del           
Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.                      
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte              
salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione            
europea, laddove non siano gia' destinatari di benefici piu'                    
favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.              
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.             
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la                   
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 19 - Divieti di espulsione e di respingimento (Legge 6 marzo              
1998, n. 40, art. 17)                                                           
1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso           
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione              
per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di                   
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali,            
ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel              
quale non sia protetto dalla persecuzione.                                      
2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti                  
dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:                                       
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a                  
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;                                    
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il               
disposto dell'articolo 9;                                                       
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con           
il coniuge, di nazionalita' italiana;                                           
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla            
nascita del figlio cui provvedono.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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