LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
CAPO I - Principi, finalita' e destinatari
Art. 1 - Principi generali e finalita'
Art. 2 - Destinatari
CAPO II - Ripartizione istituzionale delle funzioni e programmazione
regionale delle attivita'
Art. 3 - Funzioni della Regione
Art. 4 - Funzioni delle Province
Art. 5 - Funzioni dei Comuni
CAPO III - Interventi finalizzati alla partecipazione sociale, alle
misure contro la discriminazione, alle politiche abitative,
all'integrazione sociale, all'assistenza sanitaria
Art. 6 - Consulta regionale per l'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati
Art. 7 - Composizione della Consulta regionale per
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
Art. 8 - Partecipazione e rappresentanza a livello locale
Art. 9 - Misure contro la discriminazione
Art. 10 - Politiche abitative
Art. 11 - Programmi provinciali per l'integrazione
sociale
Art. 12 - Programma di protezione ed integrazione sociale
Art. 13 - Assistenza sanitaria
CAPO IV - Interventi in materia di accesso ai servizi educativi per
l'infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione
professionale, inserimento lavorativo, integrazione e comunicazione
interculturale
Art. 14 - Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e
diritto allo studio
Art. 15 - Istruzione e formazione professionale
Art. 16 - Inserimento lavorativo e sostegno ad attivita'
autonome ed imprenditoriali
Art. 17 - Interventi di integrazione e comunicazione
interculturale
Art. 18 - Contributi ad associazioni per attivita'
dedicate ai cittadini stranieri immigrati
Art. 19 - Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi
di origine
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 20 - Clausola valutativa
Art. 21 - Norme transitorie
Art. 22 - Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990
Art. 23 - Abrogazioni di disposizioni della legge
regionale n. 14 del 1990
Art. 24 - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
Art. 25 - Norma finanziaria
CAPO I
Principi, finalita' e destinatari
Art. 1
Principi generali e finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo unico
emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(di seguito denominato "Testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998"), ispirandosi ai principi ed ai valori della
"Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre
1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea",
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti
con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella citta', sottoscritta
a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello
locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo
1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,
fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e
B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio,
riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in
vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti.
2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della
Costituzione, e' finalizzata al contrasto e al superamento dei
fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una societa'
multiculturale.
3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari
opportunita' di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla
valorizzazione della parita' di genere ed al principio di indirizzare
l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di
rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
4. In conformita' ai principi del Testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni
della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della
Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale,
culturale e politico;
b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identita'
culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di
uguaglianza e liberta' religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20
della Costituzione;
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri
connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come
disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti
dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.
5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di
tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalita':
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non
appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel
mercato del lavoro;
b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno
dell'immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di
provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare
pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini
stranieri immigrati con le culture d'origine;
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale
e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri
immigrati pari opportunita' di accesso all'abitazione, al lavoro,
all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza
delle opportunita' connesse all'avvio di attivita' autonome ed
imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali,
comprendendo a tal fine attivita' di mediazione interculturale;
f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di
tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle
Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo,
dall'ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalita'
sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra
cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;
i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei
Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in
materia;
l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri
situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati
alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio
territorio;
n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento
sociale rivolti a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo
promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi
di integrazione sociale degli immigrati;
p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione
di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri
finalizzata a garantire pari opportunita' di tutela giuridica e
reinserimento sociale;
q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di
assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati,
nonche' di reinserimento di minori dimessi da istituti penali
minorili;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di
razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica
o religiosa.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concerne Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero.
2) La legge 8 marzo 1994, n. 203 concerne Ratifica ed esecuzione
della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992,
limitatamente ai capitoli A e B.
Comma 4
3) Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e' citato alla nota
1 del presente articolo.
4) La legge 8 novembre 2000, n. 328 concerne Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 concerne Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.