REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 33                                                               
Entrata in vigore                                                               
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo              
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                   
Emilia-Romagna.                                                                 
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 agosto 2002  VASCO ERRANI                                            
NOTA ALL'ART. 33                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il seguente:                   
"Art. 31                                                                        
1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della            
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore            
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le              
leggi stesse stabiliscano un termine maggiore.                                  
2. II termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una                
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia                     
dichiarata urgente dal Consiglio ed il Governo della Repubblica lo              
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".                    
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 912 del 3 giugno 2002; oggetto consiliare n. 2988 (VII                       
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 173 in data 4 giugno 2002;                                           
- assegnato alla I Commissione consiliare permanente "Bilancio                  
Programmazione Affari generali" in sede referente e in sede                     
consultiva alle Commissioni II "Attivita' produttive", III                      
"Territorio Ambiente e Trasporti", IV "Sicurezza sociale" e V                   
"Turismo Cultura Scuola Formazione".                                            
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3 del 17               
luglio 2002, con relazione scritta del consigliere Rivi;                        
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2002,            
atto n. 76/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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