LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 31
Modifiche all'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996,
n. 15 recante "Promozione, organizzazione e sviluppo delle attivita'
di informazione e di educazione ambientale" e' cosi' sostituita:
"a) attivita' di informazione, documentazione, comunicazione,
formazione ed educazione ambientale di valenza regionale,
interregionale e sovraregionale individuate nel programma INFEA di
cui all'art. 2;".
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio
1996, n. 15 sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) organizzazione, promozione e realizzazione di attivita'
didattiche volte alla formazione ed alla qualificazione professionale
degli operatori di educazione ambientale;
f) gestione, funzionamento e potenziamento del Centro regionale
educazione ambientale (CREA), individuato dal programma INFEA di cui
all'art. 2.".
3. II comma 2 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 e' cosi'
sostituito:
"2. La Regione provvede, altresi', alla realizzazione di quanto
previsto dalla presente legge mediante concessione di contributi
finanziari a:
a) Enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in
qualita' di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per
la realizzazione di attivita' di informazione, documentazione,
comunicazione, formazione ed educazione ambientale individuate nel
programma INFEA di cui all'art. 2;
b) Enti locali, soggetti pubblici, associativi e del volontariato (in
qualita' di soggetti titolari di centri di educazione ambientale) per
la realizzazione, la qualificazione e il potenziamento dei centri di
educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione delle
relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo
territorio, di cui all'art. 5, comma 2;
d) istituti scolastici di ogni ordine e grado per la promozione di
attivita' di laboratorio di educazione ambientale individuate dal
programma INFEA di cui all'art. 2.".
4. II comma 3 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 e' cosi'
sostituito:
"3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2 sara'
stabilita nei singoli provvedimenti attuativi del programma INFEA di
cui all'art. 2.".
NOTA ALL'ART. 31
Commi 1-2-3-4
Il testo dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 1996 era il seguente:
"Art. 7 - Norme finanziarie
1. Alla realizzazione di quanto previsto dalla presente legge, la
Regione provvede direttamente per quanto attiene a:
a) attivita' di informazione e di educazione ambientale di valenza
regionale individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) interventi di supporto e di interconnessione per i centri di
informazione ed educazione ambientale di cui all'art. 3;
c) attivazione di sportelli ambientali di cui all'art. 4 presso le
strutture organizzative regionali;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente della Regione
Emilia-Romagna di cui all'art. 5.
2. La Regione provvede altresi' alla realizzazione di quanto previsto
dalla presente legge mediante concessione di contributi finanziari,
in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo
complessivo, a:
a) Enti locali e soggetti pubblici, privati ed associativi per la
realizzazione di attivita' di informazione e di educazione ambientale
individuate nel programma INFEA di cui all'art. 2;
b) soggetti gestori dei Centri di educazione ed informazione
ambientale di cui all'art. 3 e degli Sportelli ambientali di cui
all'art. 4 per la realizzazione, il potenziamento e la qualificazione
dei Centri e degli Sportelli stessi;
c) Province e Comuni per la realizzazione e la divulgazione delle
relazioni sullo stato dell'ambiente relative al rispettivo
territorio, di cui all'art. 5, comma 2.
3. La misura dei contributi finanziari di cui al comma 2, nel caso di
soggetti del volontariato e dell'associazionismo, e' elevabile fino
al settantacinque per cento dell'importo complessivo.
4. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge mediante la definizione di appositi capitoli, nella
parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati dei
finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e
integrazioni.".