LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 30
Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2
1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2
recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e' aggiunto
il seguente comma:
"Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari
arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra'
contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.".
2. L'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e'
cosi' sostituito:
"Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla
Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
provvedera' ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo
comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi
e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".
NOTA ALL'ART. 30
Commi 1 e 2
Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 1977 era il seguente:
"Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta
dei Comuni, delle Comunita' Montane, delle Amministrazioni
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di
Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,
delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero,
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e
dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare
tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari,
di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto dovra' indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove
insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di
segnalazione degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai
soggetti proprietari degli esemplati arborei assoggettati a tutela
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno
assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i
fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".