REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 30                                                               
Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2                           
1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2             
recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -              
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -           
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco", e' aggiunto             
il seguente comma:                                                              
"Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari                  
arborei individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta               
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra'             
contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle                 
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.".                                 
2. L'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, e'              
cosi' sostituito:                                                               
"Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla                   
Regione, l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali                  
provvedera' ad erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo             
comma i fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi           
e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".                           
NOTA ALL'ART. 30                                                                
Commi 1 e 2                                                                     
Il testo dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 1977 era il seguente:                  
"Art. 6                                                                         
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta            
dei Comuni, delle Comunita' Montane, delle Amministrazioni                      
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di           
Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,              
delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero,               
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e                       
dell'Azienda regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare           
tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari,             
di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio           
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per              
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.                  
Il decreto dovra' indicare:                                                     
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con                    
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove                    
insistono;                                                                      
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di                       
segnalazione degli stessi in loco;                                              
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'           
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;                     
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la           
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.            
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai             
soggetti proprietari degli esemplati arborei assoggettati a tutela              
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.                               
Con successivi provvedimenti della Giunta regionale verranno                    
assegnati ai soggetti di cui alla lettera c) del secondo comma i                
fondi eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di              
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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