LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 23
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione
tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per
iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b)
della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2002, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
1.032.914,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B.
1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25
giugno 1996, n. 21, concernente Promozione e coordinamento delle
politiche rivolte ai giovani, e' il seguente:
"Art. 4 - Progetti pilota
omissis
2. Per l'attuazione dei progetti pilota di cui al comma 1, la Regione
sostiene:
omissis
b) spese per ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica
delle struttrure necessarie.".