LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 20
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di
rilevante interesse volte a favorire la diffusione della cultura
musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27 e' disposta, a
valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 -
Contributi a enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali,
quanto segue:
Esercizio 2002: + Euro 1.133.624,00.
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
La L.R. 10 aprile 1995, n. 27 concerne Contributo alla Fondazione
Arturo Toscanini.