REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 18                                                               
Edilizia residenziale universitaria                                             
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale                       
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e                     
successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti               
variazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi              
regionali a valere sul Capitolo 73135 nell'ambito della U.P.B.                  
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria:                          
Esercizio 2002: - Euro 4.234.946,58                                             
Esercizio 2003: + Euro 4.234.946,58.                                            
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
La L.R. 8 settembre 1981, n. 36 concerne Piano poliennale di                    
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio                  
universitario.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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