LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 18
Edilizia residenziale universitaria
1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale
universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e
successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti
variazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi
regionali a valere sul Capitolo 73135 nell'ambito della U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria:
Esercizio 2002: - Euro 4.234.946,58
Esercizio 2003: + Euro 4.234.946,58.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
La L.R. 8 settembre 1981, n. 36 concerne Piano poliennale di
finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio
universitario.