LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 17
Fondo socio-assistenziale regionale
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture
socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985,
n. 2, nell'ambito del Capitolo 57200, afferente alla U.P.B.
1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, e'
disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2002,
pari ad Euro 1.807.600,00.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, concernente
Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale, e' il
seguente:
"Art. 42 - Fondo regionale - Quota per spese di investimento
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di
investimento sulle strutture socio-assistenziaii, la Regione concede
contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50%
della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il
riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di
incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di
strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi
previsti dal Piano socio-assistenziale regionale e individuare sulla
base del Piani territoriali di cui al precedente articolo 39.
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:
a) i Comuni singoli o associati;
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti
non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le
organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che
si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione
delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi
stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente
competenti per ubicazione delle strutture medesime.
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma
devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri
di funzionalita' ed organizzazione stabiliti dal piano
socio-assistenziale regionale nonche' alle altre norme statali e
regionali vigenti in materia.
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le
nuove costruzioni devono risultare di proprieta' dei richiedenti
l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa
domanda.
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di
cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni
alla destinazione di strutture socio-assistenziali. L'atto
costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del
beneficiario, presso la conservatoria del registri immobiliari.
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani
territoriali di cui al precedente articolo 39 i contributi in conto
capitale sono concessi per le finalita' di cui all'articolo 7,
lettera b) della L.R. 1 settembre 1979, n. 30, e alla L.R. 9 maggio
1983, n. 15.".