REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 17                                                               
Fondo socio-assistenziale regionale                                             
1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare                      
l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture                    
socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985,           
n. 2, nell'ambito del Capitolo 57200, afferente alla U.P.B.                     
1.5.2.3.21000 - Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, e'           
disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2002,             
pari ad Euro 1.807.600,00.                                                      
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, concernente             
Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale, e' il           
seguente:                                                                       
"Art. 42 - Fondo regionale - Quota per spese di investimento                    
All'interno della quota del fondo regionale destinata a spese di                
investimento sulle strutture socio-assistenziaii, la Regione concede            
contributi in conto capitale fino alla concorrenza massima del 50%              
della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione o il                    
riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari, al fine di                   
incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di                  
strutture socio-assistenziali atte a realizzare gli obiettivi                   
previsti dal Piano socio-assistenziale regionale e individuare sulla            
base del Piani territoriali di cui al precedente articolo 39.                   
I destinatari dei contributi di cui al precedente comma sono:                   
a) i Comuni singoli o associati;                                                
b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i soggetti             
non istituzionali di cui al precedente articolo 14 e le                         
organizzazioni di volontariato di cui al precedente articolo 16, che            
si convenzionano, a norma dell'articolo 20, per la utilizzazione                
delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi                 
stessi, con i Comuni o le associazioni dei Comuni territorialmente              
competenti per ubicazione delle strutture medesime.                             
Le strutture socio-assistenziali di cui al precedente primo comma               
devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri            
di funzionalita' ed organizzazione stabiliti dal piano                          
socio-assistenziale regionale nonche' alle altre norme statali e                
regionali vigenti in materia.                                                   
Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le           
nuove costruzioni devono risultare di proprieta' dei richiedenti                
l'ammissione a contributo alla data di presentazione della relativa             
domanda.                                                                        
Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di            
cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni            
alla destinazione di strutture socio-assistenziali. L'atto                      
costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura ed a spesa del             
beneficiario, presso la conservatoria del registri immobiliari.                 
Fino alla data di adozione, da parte degli enti competenti, dei piani           
territoriali di cui al precedente articolo 39 i contributi in conto             
capitale sono concessi per le finalita' di cui all'articolo 7,                  
lettera b) della L.R. 1 settembre 1979, n. 30, e alla L.R. 9 maggio             
1983, n. 15.".                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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