LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 15
Interventi volti al perseguimento degli obiettivi
del Piano sanitario nazionale e regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 38 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 e' aumentata di Euro
516.457,38 (Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate).
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo di Euro 756.233,96. Costituendo, per
l'esercizio 2001 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate
nell'ambito dei compiti relativi a progetti di attuazione del Piano
sanitario regionale 1999-2001, con particolare riferimento
all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla
realizzazione del Dipartimento delle cure primarie, alla funzione di
committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonche'
alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le
dipendenze patologiche, la "salute donna", le cure palliative, le
medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale,
l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti
integrate. II suddetto importo viene reiscritto, con riferimento
all'esercizio 2002, come segue:
a) Capitolo 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali Euro: 329.891,22
b) Capitolo 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla
Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del
Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992,
n. 502) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione Euro: 426.342,74.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 2
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 28
dicembre 2001, n. 49, concernente Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio 2002 e del Bilancio pluriennale 2002-2004, e' il
seguente:
"Art. 38 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione,
ai sensi dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e'
determinato per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51721
afferente alla U.P.B. 18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita
dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, in Euro
12.911.500,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:
a) progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999/2001,
con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di
assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento cure
primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di
promozione della salute, nonche' alla realizzazione di progetti
speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la
"salute donna", le cure palliative, le medicine non convenzionali e
l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del
nuovo modello organizzativo di reti integrate Euro 7.230.500,00
omissis".