REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 15                                                               
Interventi volti al perseguimento degli obiettivi                               
del Piano sanitario nazionale e regionale                                       
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lettera a) del comma 1              
dell'art. 38 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 e' aumentata di Euro            
516.457,38 (Capitolo 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -                
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al              
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e                   
regionale - Altre risorse vincolate).                                           
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali            
sono revocate per l'importo di Euro 756.233,96. Costituendo, per                
l'esercizio 2001 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate            
nell'ambito dei compiti relativi a progetti di attuazione del Piano             
sanitario regionale 1999-2001, con particolare riferimento                      
all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla               
realizzazione del Dipartimento delle cure primarie, alla funzione di            
committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonche'              
alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le            
dipendenze patologiche, la "salute donna", le cure palliative, le               
medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale,                 
l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti               
integrate. II suddetto importo viene reiscritto, con riferimento                
all'esercizio 2002, come segue:                                                 
a) Capitolo 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata                
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto              
nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento             
degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2,              
DLgs 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" afferente alla U.P.B.           
1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali Euro: 329.891,22                
b) Capitolo 51721 "Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla                 
Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle             
Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del             
Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, DLgs 30 dicembre 1992,           
n. 502) - Mezzi regionali" afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Spesa            
sanitaria direttamente gestita dalla Regione Euro: 426.342,74.                  
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 28                
dicembre 2001, n. 49, concernente Legge finanziaria regionale                   
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in             
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per                   
l'esercizio 2002 e del Bilancio pluriennale 2002-2004, e' il                    
seguente:                                                                       
"Art. 38 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle              
Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione                            
1. Lo stanziamento per interventi di promozione e supporto nei                  
confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione,           
ai sensi dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, e'                      
determinato per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51721                   
afferente alla U.P.B. 18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita              
dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano           
sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, in Euro              
12.911.500,00 e viene utilizzato nell'ambito dei compiti relativi a:            
a) progetti di attuazione del Piano sanitario regionale 1999/2001,              
con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di                 
assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento cure               
primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di                    
promozione della salute, nonche' alla realizzazione di progetti                 
speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la                
"salute donna", le cure palliative, le medicine non convenzionali e             
l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del                
nuovo modello organizzativo di reti integrate Euro 7.230.500,00                 
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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