REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 14                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, e' disposta la seguente              
ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 147.986,45 per l'esercizio            
finanziario 2002, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla                 
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto                      
intervento.                                                                     
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero            
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di              
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di                   
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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