LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 14
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, e' disposta la seguente
ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 147.986,45 per l'esercizio
finanziario 2002, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla
U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto
intervento.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
Il DLgs 12 aprile 1948, n. 1010 concerne Autorizzazione al Ministero
dei Lavori pubblici a provvedere, a sua cura e spese, ai lavori di
carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessita' di
pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.