REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 12                                                               
Parchi regionali e riserve naturali                                             
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali ai              
sensi dell'art. 35, commi 2 e 4 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e'              
disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa di Euro             
621.922,35 a valere sul Capitolo 38090 nell'ambito della U.P.B.                 
1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.             
NOTA ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 35 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11           
concernente Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali,           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo                      
omissis                                                                         
2. La Regione concede altresi' contributi agli enti di gestione dei             
parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibro            
ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati,                      
finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse                     
ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi                 
comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la                    
conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le            
stesse finalita'.                                                               
omissis                                                                         
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi                   
regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati                     
contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati             
al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di              
norma alle Province ovvero ad altri Enti locali territorialmente                
interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti           
di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.                        
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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