LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 12
Parchi regionali e riserve naturali
1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali ai
sensi dell'art. 35, commi 2 e 4 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e'
disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa di Euro
621.922,35 a valere sul Capitolo 38090 nell'ambito della U.P.B.
1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 35 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11
concernente Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali,
e' il seguente:
"Art. 35 - Contributi per spese di investimento e sviluppo
omissis
2. La Regione concede altresi' contributi agli enti di gestione dei
parchi regionali, delle riserve naturali e delle aree di riequilibro
ecologico per la realizzazione di progetti, anche privati,
finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle risorse
ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio, ivi
comprese la ricerca scientifica, l'educazione ambientale, la
conoscenza del parco e le acquisizioni immobiliari effettuate per le
stesse finalita'.
omissis
4. Prima della costituzione degli enti di gestione dei parchi
regionali e delle riserve naturali possono essere assegnati
contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi indicati
al secondo comma. In questi casi i contributi vengono assegnati di
norma alle Province ovvero ad altri Enti locali territorialmente
interessati, con l'onere di trasferire la gestione dei beni agli enti
di gestione al momento della loro avvenuta costituzione.
omissis".