LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 10
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico
e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16
febbraio 1989, n. 6, a valere sui capitoli sottoelencati, afferenti
alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e
ambientale degli insediamenti storici, e' disposto quanto segue:
a) Capitolo 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro
scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprieta'
pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art.
12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)" Esercizio 2002: + Euro
1.550.000,00 Esercizio 2003: - Euro 3.099.000,00
b) Capitolo 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su
beni di carattere artistico o storico di proprieta' di enti
ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"
Esercizio 2002: + Euro 516.456,90 Esercizio 2003: - Euro
3.099.000,00.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
La L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 concerne Provvedimenti per il recupero
edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.