REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 8                                                                
Finanziamenti di progetti rilevanti                                             
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale                     
del tessuto produttivo regionale                                                
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio           
1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali           
per le imprese realizzati tramite l'ERVET e' disposta, per                      
l'esercizio 2002 - l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro                  
790.000,00 a valere sul Capitolo 21068 "Spese per la realizzazione              
dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti                  
speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le             
imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)".                            
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 13 maggio 1993, n. 25 concerne Norme per la riorganizzazione            
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -            
ERVET SpA.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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