LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 8
Finanziamenti di progetti rilevanti
ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale
del tessuto produttivo regionale
1. Per la realizzazione delle finalita' previste dalla L.R. 13 maggio
1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 - Progetti speciali
per le imprese realizzati tramite l'ERVET e' disposta, per
l'esercizio 2002 - l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro
790.000,00 a valere sul Capitolo 21068 "Spese per la realizzazione
dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti
speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le
imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
La L.R. 13 maggio 1993, n. 25 concerne Norme per la riorganizzazione
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA.