REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Interventi nel settore delle bonifiche                                          
1. Per opere ed interventi nei settori dell'irrigazione e della                 
bonifica e' disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa              
nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e                
irrigazione a valere sul Capitolo 16400 "Spese per il ripristino                
delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali                    
avversita' atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma             
3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977,            
n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"                          
Esercizio 2002: Euro 441.274,00.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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