REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2001, n. 16
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"
Art. 8
Riconoscimento degli Itinerari gia' esistenti
1. Gli Itinerari gia' costituiti, che intendono ottenere il
riconoscimento regionale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/00,
devono uniformarsi ai requisiti ed agli standard di qualita' previsti
nel presente Regolamento.
2. Alla domanda di riconoscimento dovra' essere allegata la
documentazione di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente
Regolamento.
3. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere positivo del
Comitato tecnico e sulla base delle osservazioni presentate dalle
Province interessate per territorio, provvede al riconoscimento entro
120 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Gli Itinerari riconosciuti ai sensi del presente articolo, possono
accedere ai contributi previsti all'art. 8 della L.R. 23/00, purche'
non abbiano gia' usufruito di precedenti finanziamenti per le
medesime finalita'.