REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2001, n. 16
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"
Art. 2
Requisiti e caratteri generali
1. Gli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna hanno
l'estensione e le caratteristiche che meglio rispondono alle esigenze
di valorizzazione turistica dei prodotti e del territorio. Gli
Itinerari possono anche interessare territori contigui
all'Emilia-Romagna a condizione che la presenza dei soggetti
extraregionali non superi il 30% del totale degli aderenti
all'Itinerario.
2. Ogni Itinerario deve valorizzare almeno un prodotto di qualita'
del territorio regionale, individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2,
della L.R. 23/00, e secondo gli standard di qualificazione indicati
nell'Allegato A) del presente Regolamento.
3. Possono aderire all'Itinerario i soggetti in possesso dei
requisiti indicati nell'Allegato A) nel quale sono indicati gli
standard di qualificazione e di omogeneizzazione.
4. A ciascun Itinerario devono aderire almeno 25 soggetti in
rappresentanza equilibrata indicati nell'art. 6, comma 1, della L.R.
23/00.
5. Le aziende agricole e quelle di produzione o trasformazione di
prodotti agricoli di qualita' di cui all'art. 2, comma 2, della L.R.
23/00 devono comunque costituire almeno il 50% dei soggetti privati
aderenti all'Itinerario.
6. In ogni Itinerario devono essere presenti almeno 25 punti di
accoglienza, informazione e sosta per i visitatori.
7. Gli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna
adottano:
a) un logo identificativo nel quale dovra' essere riportato il logo
identificativo regionale di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
b) una segnaletica informativa adeguata, posta lungo il percorso ed
in prossimita' del soggetto aderente all'Itinerario, che riproduca,
accanto alla denominazione dell'azienda, il logo identificativo
dell'Itinerario.
8. I soggetti aderenti all'Itinerario devono:
a) offrire materiale informativo ed illustrativo dell'Itinerario e
dei prodotti del territorio;
b) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo
dell'Itinerario;
c) esporre, nei locali destinati all'accesso dei visitatori e dei
clienti, copia del presente Regolamento nonche' la documentazione
indicata dall'Organismo di gestione.