REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 21 giugno 2001, n. 16

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 7 APRILE 2000, N. 23 "DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA"

          Art. 2                                                                
Requisiti e caratteri generali                                                  
1. Gli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna hanno            
l'estensione e le caratteristiche che meglio rispondono alle esigenze           
di valorizzazione turistica dei prodotti e del territorio. Gli                  
Itinerari possono anche interessare territori contigui                          
all'Emilia-Romagna a condizione che la presenza dei soggetti                    
extraregionali non superi il 30% del totale degli aderenti                      
all'Itinerario.                                                                 
2. Ogni Itinerario deve valorizzare almeno un prodotto di qualita'              
del territorio regionale, individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2,            
della L.R. 23/00, e secondo gli standard di qualificazione indicati             
nell'Allegato A) del presente Regolamento.                                      
3. Possono aderire all'Itinerario i soggetti in possesso dei                    
requisiti indicati nell'Allegato A) nel quale sono indicati gli                 
standard di qualificazione e di omogeneizzazione.                               
4. A ciascun Itinerario devono aderire almeno 25 soggetti in                    
rappresentanza equilibrata indicati nell'art. 6, comma 1, della L.R.            
23/00.                                                                          
5. Le aziende agricole e quelle di produzione o trasformazione di               
prodotti agricoli di qualita' di cui all'art. 2, comma 2, della L.R.            
23/00 devono comunque costituire almeno il 50% dei soggetti privati             
aderenti all'Itinerario.                                                        
6. In ogni Itinerario devono essere presenti almeno 25 punti di                 
accoglienza, informazione e sosta per i visitatori.                             
7. Gli Itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna                  
adottano:                                                                       
a) un logo identificativo nel quale dovra' essere riportato il logo             
identificativo regionale di cui all'art. 7 del presente Regolamento;            
b) una segnaletica informativa adeguata, posta lungo il percorso ed             
in prossimita' del soggetto aderente all'Itinerario, che riproduca,             
accanto alla denominazione dell'azienda, il logo identificativo                 
dell'Itinerario.                                                                
8. I soggetti aderenti all'Itinerario devono:                                   
a) offrire materiale informativo ed illustrativo dell'Itinerario e              
dei prodotti del territorio;                                                    
b) esporre in luogo aperto e facilmente visibile al pubblico la mappa           
del territorio interessato dall'Itinerario, contenente il percorso              
stradale e la localizzazione delle offerte enogastronomiche,                    
predisposte con grafica uniforme e con il logo identificativo                   
dell'Itinerario;                                                                
c) esporre, nei locali destinati all'accesso dei visitatori e dei               
clienti, copia del presente Regolamento nonche' la documentazione               
indicata dall'Organismo di gestione.                                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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